Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. 457 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Consorzio che e' costituito in ente autonomo, sara' amministrato da una Commissione esecutiva, composta di tre rappresentanti del Governo, due cioe' delegati dal Ministero dell'istruzione ed uno dal Ministero del tesoro; di quattro rappresentanti per gli enti locali, due cioe' per il comune, uno per la provincia ed uno per la Camera di commercio: di un rappresentante del Consorzio attualmente esistente tra gl'istituti di istruzione superiore di Milano e dell' ingegnere capo del locale ufficio del Genio civile. La Commissione eleggera' nel proprio seno il suo presidente, il quale avra' la rappresentanza legale del Consorzio per ogni atto amministrativo e giudiziale; la Commissione nominera' anche il suo segretario. Essa provvedera' all'amministrazione dei fondi a sua disposizione ed avra' facolta', occorrendo, di contrarre mutui per le somme bisognevoli alla rapida esecuzione delle costruzioni. Curera' nel modo migliore, piu' conveniente e piu' celere, l'esecuzione dei lavori a termine e dentro i limiti di spesa della presente convenzione; provvedera' ai progetti di esecuzione da contenersi strettamente entro i limiti delle somme preventivate dalla tabella, allegato A, di questa convenzione, sentito anche il parere dei capi degl'istituti interessati. Dovra', in ogni caso, curare che, per verun motivo, nel procedimento dei lavori non si verifichino eccedenze di spese rispetto ai preventivi di esecuzione. A questo fine il Consorzio e' tenuto a comunicare preventivamente al comune di Milano, perche' siano approvati, i progetti dettagliati di esecuzione, con le rispettive perizie della spesa, nonche' tutte le varianti che si dovessero introdurre nei progetti esecutivi gia' approvati dal comune. Ove il comune riscontrasse che, in rapporto alle somme poste a disposizione del Consorzio, per i fini di questa convenzione, la spesa dei lavori contemplati nei progetti esecutivi e nelle relative perizie, superasse le somme disponibili per i lavori stessi, la Commissione esecutiva del Consorzio sara' tenuta a ridurre i piani dei progetti esecutivi dei singoli Istituti e la relativa spesa in guisa che la spesa singola per ciascun Istituto e quella complessiva per tutti gli Istituti, sia strettamente mantenuta entro i limiti della somma totale effettivamente disponibile per gli edifici da costruire I nuovi piani, cosi' ridotti, saranno ancora sottoposti all'approvazione del comune di Milano. La Commissione provvedera' alla costituzione di un Comitato tecnico, alla sua diretta dipendenza, al quale potra' affidare la direzione e sorveglianza dei lavori, nonche' il controllo dei conti; esso sara' composto di tre tecnici di sua fiducia. La Commissione provvedera' altresi' al pagamento delle opere e dei lavori eseguiti, previo regolare collaudo, valendosi dei fondi messi a sua disposizione a norma dell'art. 4 della convenzione.
tolto: I collaudi dei lavori saranno eseguiti dall'ispettore compartimentale del Genio civile in unione al direttore dell'ufficio tecnico municipale e ad un membro del Comitato tecnico di cui al comma antecedente designato dalla Commissione esecutiva.aggiunto: Allegato B-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;856~allegato-b-art7 · fonte del testo
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