Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. 283 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le somme anzidette saranno dallo Stato e dagli enti locali mess a disposizione del Consorzio nei seguenti termini:
tolto: a) lo Stato corrispondera' il suo contributo di cui al numero 1 dell'art. 4 in cinque rate di lire 1,100,000 cadauna da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 1915-16 al 1919-20;
tolto: b) il comune di Milano corrispondera' il suo contributo di lire 3,000,000 e mezzo di cui al n. 2 dell'art. 4 quando ne sara' richiesto dalla Commissione esecutiva del Consorzio, esso si procurera' la somma relativa mediante mutuo da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti e da estinguersi in 50 annualita' comprensive dell'ammortamento e dell'interesse del 4 per cento. Gli interessi scalari, conteggiati su questo debito, non entreranno nel computo del quinto della rendita ordinaria agli affetti della limitazione del primo comma dell'articolo 179 del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269;
tolto: c) la provincia corrispondera' il suo contributo di lire 468.000 quando ne verra' richiesta dalla Commissione esecutiva del Consorzio; essa si procurera' la somma relativa mediante mutuo da contrarsi colla Cassa depositi e prestiti o con altro Istituto di credito e da estinguersi in 50 annualita' comprensive dell'ammortamento e dell'interesse del 4 per cento;
tolto: d) la Camera di commercio, mediante un contributo di lire 15.000 annue per un periodo di 70 anni a far tempo dall'anno 1913;
tolto: e) il contributo della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di cui al n. 7 dell'articolo 4 in quattro rate annue di lire 250,000 ciascuna a far tempo dall'anno 1914;
tolto: f) le somme provenienti dall'alienazione degl'immobili demaniali e comunali, contemplati nei paragrafi 5 e 6 dell'art. 4 nei termini ivi indicati.aggiunto: Allegato B-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;856~allegato-b-art5 · fonte del testo
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