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[1]Per la costruzione in Italia di macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari ad uso della navigazione sono concessi i seguenti compensi:
[2]per le macchine motrici a vapore e per gli apparecchi ausiliari di bordo facenti parte integrante delle medesime, lire quindici per cavallo indicato: se pero' si tratti di macchine a turbina, lire diciassette per cavallo-asse;
[3]per le caldaie di macchine motrici e per gli apparecchi ausiliari di bordo considerati come accessori delle caldaie medesime, lire dodici per quintale;
[4]per gli apparecchi ausiliari di bordo, qualunque ne sia la specie della forza motrice, non assegnati all'apparato motore, lire tredici e centesimi cinquanta per quintale;
[5]per gli apparati motori costituiti da macchine a scoppio o a combustione interna, lire ventisette per cavallo-asse; questo compenso comprende: apparati, accessori ed eventuali loro apparecchi ausiliari.
[6]I compensi predetti sono pure concessi per la costruzione di macchine motrici applicate in servizio ausiliario di navigazione agli scafi di navi a vela.
[7]Nessun compenso di costruzione e' dovuto per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari destinati agli scafi di cui all'art. 6.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 13 febbraio 1923
