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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1923 al 16 dicembre 2009. 542 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Per la costruzione in Italia, per conto di nazionali di macchine motrici caldaie e meccanismi ausiliari relativi, ad uso della navigazione, i costruttori hanno la facolta' di importare dall'estero, in franchigia dei dazi, i materiali metallici necessari alle predette costruzioni, quali sono specificati nella tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal commissario per i servizi della marina mercantile.

tolto: Il peso di tali materiali ammessi all'importazione in franchigia non deve pero' eccedere il limite massimo di chilogrammi 140 per cavallo indicato.

tolto: Per quella parte di materiale metallico necessario alle costruzioni suddette, acquistata, dal costruttore e che risulti di produzione nazionale, verra' corrisposto al costruttore stesso un compenso per le specie di materiali e nelle misure seguenti:

tolto: a) lire dodici per quintale, entro i limiti di chilogrammi 55 per cavallo indicato, per i laminati e profilati;

tolto: b) lire settanta per quintale, entro i limiti di chilogrammi 41 per cavallo indicato per i tubi di acciaio senza saldatura e di kg. 6 per cavallo indicato per i forni ondulati, purche' fabbricati con materiali liberi da vincoli doganali.

tolto: Tali misure di compensi valgono per il materiale commesso dai cantieri nel semestre decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto. Per il materiale commesso nei semestri successivi il Commissariato per servizi della marina mercantile stabilira', di semestre in semestre, la misura dei compensi stessi.

tolto: I costruttori, entro quindici giorni dalla data in cui avranno passato le commesse ai produttori nazionali, dovranno farne regolare denuncia all'Amministrazione.

tolto: La liquidazione dei compensi di cui sopra verra' fatta a costruzione ultimata dopo avere accertato che il peso complessivo dei materiali metallici, necessari alle costruzioni suddette e ammessi a godere sia della franchigia dei dazi di cui al primo comma del presente articolo sia dei compensi stessi, non ecceda il limito massimo di peso, per cavallo indicato, stabilito al secondo comma.

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: Oltre al trattamento di cui sopra, alle macchine motrici, alle caldaie e ai meccanismi ausiliari relativi, nonche' gli apparecchi ausiliari di bordo, sono concessi i seguenti compensi di costruzione;

tolto: per le macchine motrici a vapore e per gli apparecchi ausiliari di bordo facenti parte integrante delle medesime, lire venti per cavallo indicato: se pero' si tratti di macchine a turbina, lire ventitre per cavallo asse;

tolto: per le caldaie di macchine motrici e per gli apparecchi ausiliari di bordo considerati come accessori delle caldaie medesime, lire sedici per quintale;

tolto: per gli apparecchi ausiliari di bordo, qualunque ne sia la specie della forza motrice, non assegnati all'apparato motore, lire diciotto per quintale;

tolto: per gli apparati motori costituiti da macchine a scoppio o a combustione interna, lire cinquanta per cavallo asse; questo compenso comprende: apparati accessori ed eventuali loro apparecchi ausiliari.

tolto: I compensi predetti sono pure concessi per la costruzione di macchine motrici applicate in servizio ausiliario di navigazione agli scafi di navi a vela.

tolto: I compensi di cui sopra verranno aumentati in rapporto al cambio oro determinato secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 4.

tolto: Nessun compenso di costruzione e' dovuto per le macchine, caldaie e gli apparecchi ausiliari destinati agli scafi di cui all'articolo 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle macchine motrici, caldaie e meccanismi ausiliari relativi, nonche' agli apparecchi ausiliari di bordo, destinati alle navi, draghe e rimorchiatori pontati indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;745~art8 · fonte del testo

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