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[1]Qualora le navi per le quali siano stati pagati i compensi di cui negli art. 2 e 4 venissero tolte dalla navigazione e destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, ecc., od alla navigazione a rimorchio e siano state iscritte nel registro dei galleggianti, i proprietari di esse dovranno restituire all'erario l'ammontare dei compensi ricevuti, se l'inscrizione nel detto registro sia avvenuta entro cinque anni dalla data del varo. La restituzione si estendera', quando ne sia il caso, anche ai compensi ricevuti in base all'art. 8.
[2]Le navi di costruzione estera addetta alla navigazione, che vengono trasformato in galleggianti e destinate ai servizi suddetti, sono soggette al dazio d'importazione stabilito pei galleggianti indicati all'art. 6, n. 5, della presente legge: quando pero' esse si trovino gia' inscritte nelle matricole del Regno, e' accordata la riduzione di un quinto sul dazio proprio degli scafi per ogni anno compiuto dal giorno della iscrizione, e, dopo compiuti cinque anni, sono trattate come quelle di costruzione nazionale.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
