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Per gli scafi di navi da guerra commesse dal Governo del Re ai cantieri nazionali e per le macchine, le caldaie, gli apparecchi ausiliari di bordo, gli oggetti di dotazione e di ricambio destinati alle stesse navi, nello stabilire il prezzo da pagarsi in confronto dei prezzi che si pagano all'estero, sara' messo in conto l'ammontare dei dazi doganali per i materiali da impiegarsi nell'esecuzione dei suddetti lavori.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;745~art11 · fonte del testo

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