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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 365 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: E' concesso il trattamento dell'importazione temporaneo in franchigia dei dazi:

tolto: a) sui materiali metallici esteri impiegati nella costruzione degli scafi delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari delle navi mercantili commesse da stranieri, dei galleggianti in ferro ed acciaio destinati all'esportazione e delle navi da guerra o di altro carattere commesse da Governi stranieri ai cantieri nazionali;

tolto: b) sugli oggetti di dotazione e di ricambio destinati alle navi mercantili suddette e sugli oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio e su tutto quanto occorra all'allestimento delle navi da guerra o di altro carattere commesse da Governi stranieri;

tolto: c) sulle macchine e caldaie intere o sulle parti staccate di esse, importate dell'estero e destinate alle navi accennate alla lettera a);

tolto: d) sui materiali metallici esteri, sulle macchine e caldaie intero o parti staccate di esse impiegate nella riparazione e trasformazione, eseguite in Italia, di navi da guerra o di altra carattere appartenenti a Governi stranieri.

tolto: Il beneficio di cui nel presente articolo, per quanto riguarda gli scafi delle navi mercantili di ferro o di acciaio, non potra' estendersi ad una quantita' di materiale estero maggiore di quella per la quale i dazi d'importazione potessero superare lire 40 per ogni tonnellata di stazza lorda. Per i galleggianti il massimo del beneficio sara' determinato dall'ammontare dei dazi per l'introduzione dell'estero dei galleggianti stessi.

tolto: I costruttori possono chiedere, anche per navi commesse da nazionali, il trattamento fissato dal presente articolo per le navi commesse da stranieri, purche' ne facciano domanda nell'atto della dichiarazione di costruzione, rinunciando al compenso daziario ed al compenso di costruzione stabiliti dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

tolto: A richiesta dei costruttori, il Ministro per le comunicazioni potra' ammettere al trattamento dell'importazione in franchigia dei dazi anche quei macchinari ausiliari finiti che siano destinati a navi di tipo speciale e che, ad insindacabile giudizio di detto Ministro, siano di uso indispensabile, tenuto conto del tipo della nave, e non siano di corrente fabbricazione in Italia. La concessione di tale trattamento, che avra' effetto retroattivo dal 25 aprile 1924, non richiede rinuncia, ne' importa perdita di alcuno degli altri benefici previsti dalle disposizioni vigenti per la costruzione della nave e degli altri macchinari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;745~art10 · fonte del testo

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