Art. 5 (Transazione)
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Riguardo alla questione vertente tra la Societa' ed il Governo intorno alla vecchia stazione di Napoli, si stabilisce e si conviene che il suo valore, da determinarsi in relazione al tempo in cui quel fabbricato serviva ad uso di stazione, dovra' essere compreso nel rimborso a farsi a norma dell'art. 4 della Convenzione 29 maggio 1861. Qualora pero' non si verificasse l'intero rimborso del valore anzidetto, non potendo la Societa' alla fine della concessione piu' restituire in natura la detta stazione, sara' invece dovuta allo Stato la relativa somma non rimborsata nel modo anzidetto. Cio' mediante, resta anche cessata la lite vertente relativamente alla stazione stessa, e la Societa' potra' disporne, e restera' libera da ogni vincolo d'ipoteca a favore dello Stato.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
