Art. 2 (Transazione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. 297 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il conto di debito e di credito tra lo Stato e la Societa' per tutte le liti e per ogni compenso e pretesa della Societa' verso il Governo, e per tutte le domande e tutti i rimborsi a cui il Governo medesimo puo' avere diritto per lavori e spese fatte, come all'art. 3 della Convenzione 30 settembre 1868, e' stabilito invariabilmente in via di transazione nelle cifre seguenti:
tolto: a) A transazione di tutte le liti mosse dalla Societa' contro il Governo, indicate nell'allegato E, e di tutte le altre sue domande e pretese non ancora proposte in giudizio, e indicate pure in quello allegato, e' accreditata alla Societa' la somma complessiva di lire 2,668,187.94, mediante la quale si dichiarano cessate tutte le dette liti e tacitate tutte quelle domande e pretese;
tolto: b) Le domande ed i rimborsi a cui ha diritto il Governo per lavori e spese fatte, descritti nello allegato F, sono determinati nella somma complessiva invariabile di lire 1,890,917.25, la quale e' composta dalle quantita' indicate per ogni articolo nell'anzidetto allegato;
tolto: c) Le differenze per le garanzie della linea Ceprano-Napoli, sino al 14 maggio 1865 inclusivamente, sul cui ammontare vi era disaccordo tra il Governo e la Societa', rimangono determinate in via di transazione nella somma complessiva ed invariabile di 1,006,258.97 (lire un milione seimila duecento cinquantotto e centesimi novantasette), come dall'allegato G, a favore della Societa', escluso ogni conteggio a titolo d'interessi, non potendosi estendere a tali differenze, non mai liquidate prima d'ora, il patto speciale contenuto nell'art. 2, lettera e, della Convenzione 30 settembre 1868.
tolto: Conseguentemente dal confronto dei rispettivi accreditamenti, indicati nel presente art. 2, risulta a favore della Societa' un credito a bilancio della somma di lire 1,783,529. 66.aggiunto: Transazione-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1870-08-28;5858~transazione-art2 · fonte del testo
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