Art. 21 (Allegato n. 9)
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[1]I concessionari, o la Societa' che verra' loro surrogata, potranno importare con franchigia di dazio doganale per il corso di dieci anni, a partire dalla data della definitiva concessione, i regoli, le piattaforme, gli scambi, le gru, i pesi a bilico, ed ogni oggetto di metallo e legname da impiegare nella costruzione, nell'armamento della via e nel rifornimento delle stazioni.
[2]Godra' della stessa esenzione, durante il detto periodo, tutto il materiale mobile, le locomotive, i tenders, ferramenti per vagoni e veicoli d'ogni genere per la quantita' che sara' giudicata necessaria per un regolare esercizio, e per quanto tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad eguali condizioni di bonta' e di prezzo.
[3]L'esercizio di questo diritto sara' regolato secondo le norme che dal Ministero delle Finanze saranno prescritte.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
