Art. 9 (Allegato n. 1)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. 256 parole tolte, 25 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La presente Convenzione dovra' essere approvata dall'adunanza generale degli azionisti prima di essere sottoposta al Parlamento.
tolto: In qualunque tempo venga la medesima approvata per Legge, gli effetti, in quanto ai compensi reciprocamente dovuti ed alla liquidazione dei conti relativi, dovranno partire dal 1° luglio 1868, e saranno ritenute da questo giorno cessate le sovvenzioni e devoluto al Governo il prodotto netto delle linee cedute, calcolando gli interessi sulle somme rispettivamente dovute alla ragione del 6 per cento.
tolto: Il Regio Governo paghera' la somma indicata di 35 milioni in rate annue di nove milioni ciascuna, comprensive tali rate degli interessi al 6 per cento sulla somma che restera' di mano in mano dovuta, e la restante parte in conto del capitale.
tolto: La scadenza della prima rata viene stabilita al 31 dicembre dell'anno corrente, ovvero 15 giorni dopo la promulgazione della Legge, qualora la Convenzione non avesse ricevuto entro l'accennata epoca la definitiva sanzione del Potere legislativo. Le altre rate saranno pagate per meta' al 30 giugno e per meta' al 31 dicembre d'ogni anno, a cominciare dall'anno 1869 fino all'ultima, che sara' formata col residuo capitale dovuto e relativi interessi.
tolto: I 10 milioni di cui all'articolo 4 saranno pagati per una meta' assieme alla prima rata suddetta dei 35 milioni, e per l'altra meta' entro l'anno 1869 insieme ai relativi interessi.
tolto: I pagamenti, dietro regolare mandato della Societa' in capo a ciascun creditore, entro i limiti della somma segnata nell'elenco da formarsi a mente dell'articolo 6, saranno fatti dalle Casse dello Stato per ritirare le relative quietanze.aggiunto: Allegato n. 1-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1870-08-28;5858~allegato-n-1-art9 · fonte del testo
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