Art. 14 (Allegato n. 1)
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La presente Convenzione non avra' il suo effetto se la Societa' delle ferrovie Romane non provera' di aver concluso:
- a)Una Convenzione col Governo Pontificio che assicuri il pronto incasso della garanzia, riducendola ad un sussidio annuo di lire 2,500,000;
- b)Un contratto coi costruttori della linea da Civitavecchia al Chiarone, che stabilisca il modo col quale verra' assicurato il pagamento dei loro crediti indipendentemente dagli assegni sociali provenienti dalle rendite che essa avra' nel Regno d'Italia;
- c)Coi costruttori della ferrovia da Orvieto ad Orte un altro contratto allo scopo d'assicurare il tempo ed il modo del pagamento dei loro crediti, ed il compimento della costruzione di quella linea.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
