Art. 10 (Allegato n. 1)
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Il Regio Governo, dopo che la Convenzione sara' stata sottoscritta dalle parti ed approvata dall'adunanza generale degli azionisti, previa la deliberazione del Consiglio dei Ministri, si riserva di dare alla medesima un principio di eseguimento senza portare aggravio alla pubblica finanza, sia assumendo per se', o per chi gli piacera' di delegare, l'esercizio delle linee cedute in quei modi e con quelle condizioni che saranno di accordo stabilite affine di procurare alla Societa', colla cessione dell'esercizio per un tempo determinato, una anticipazione di capitali da impiegare nel pagamento delle passivita' le piu' urgenti, ossia in quell'altro modo che potra' essere concordato colle debite cautele.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
