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Dall'esercizio 1889-90 in poi sara' iscritto nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno un capitolo intestato: « Spese di riduzione, ampliamento, costruzione dei fabbricati carcerari ». Per provvedere a queste spese si stanziera' in questo capitolo, con lo stato di previsione di ciascun esercizio, quella parte della complessiva assegnazione fatta in media sul bilancio dell'ultimo triennio pel servizio carcerario, che, dopo aver fissate le previsioni per tutti gli altri capitoli, risultera' ancora disponibile. 1 2 3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 aprile 1891, n. 153
1La L. 14 aprile 1891, n. 153 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Si dichiara sospesa sino a nuovo provvedimento legislativo l'esecuzione degli articoli 8 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed autorizzato il Governo ad usufruire dei fondi gia' riserbati pei fabbricati carcerari ed a servirsi dei residui per sopperire al difetto che fosse per verificarsi sul fondo di competenza relativo al mantenimento dei detenuti".
L. 7 giugno 1894, n. 214
2La L. 7 giugno 1894, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' revocata, a cominciare dall'esercizio 1894-1895, la sospensione degli articoli 8, 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sospensione che fu stabilita con l'articolo 6 della legge di bilancio 14 aprile 1891 n. 153".
L. 4 agosto 1895, n. 469
3La L. 4 agosto 1895, n. 469 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sono sostituite, a cominciare dall'esercizio 1895-96, le seguenti: 1° L'entrata del capitolo - Proventi delle carceri - da imputarsi a favore del bilancio generale dello Stato, e' stabilita nella somma annua fissa di lire 5,400,000, compreso il contributo dovuto dai Comuni per effetto degli articoli 4 e 16 della citata legge 14 luglio 1889, n. 6165. Per ogni differenza in piu' che verra' a risultare col rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, sia sulla competenza, sia sui residui, si portera' col rendiconto stesso un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo del bilancio del Ministero dell'Interno - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari. 2° Rimane consolidata fino a nuova disposizione legislativa nella somma di L. 28,000,000 la complessiva assegnazione nel bilancio del Ministero dell'Interno per le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il servizio delle carceri. Per ogni differenza in meno che verra' a risultare col rendiconto consuntivo, tanto sulla competenza quanto sui residui dei singoli capitoli delle spese predette, sara' col rendiconto stesso portato contemporaneamente un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo predetto - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari. 3° Oltre alle somme che, per effetto delle precedenti disposizioni, saranno da attribuirsi al capitolo - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari - si portera' al capitolo stesso un aumento corrispondente agli incassi effettuati nell'esercizio come prodotto della vendita dei fabbricati carcerari divenuti inservibili, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 339".
Testo in vigore dal 23 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
