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Dall'esercizio 1889-90 in poi sara' iscritto nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno un capitolo intestato: « Spese di riduzione, ampliamento, costruzione dei fabbricati carcerari ». Per provvedere a queste spese si stanziera' in questo capitolo, con lo stato di previsione di ciascun esercizio, quella parte della complessiva assegnazione fatta in media sul bilancio dell'ultimo triennio pel servizio carcerario, che, dopo aver fissate le previsioni per tutti gli altri capitoli, risultera' ancora disponibile.

Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 1 maggio 1891

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-14;6165~art9 · fonte del testo

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