Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1891 al 24 giugno 1894. Leggi il testo vigente →
Dall'esercizio 1889-90 in poi sara' iscritto nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno un capitolo intestato: « Spese di riduzione, ampliamento, costruzione dei fabbricati carcerari ». Per provvedere a queste spese si stanziera' in questo capitolo, con lo stato di previsione di ciascun esercizio, quella parte della complessiva assegnazione fatta in media sul bilancio dell'ultimo triennio pel servizio carcerario, che, dopo aver fissate le previsioni per tutti gli altri capitoli, risultera' ancora disponibile. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 aprile 1891, n. 153
1La L. 14 aprile 1891, n. 153 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Si dichiara sospesa sino a nuovo provvedimento legislativo l'esecuzione degli articoli 8 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed autorizzato il Governo ad usufruire dei fondi gia' riserbati pei fabbricati carcerari ed a servirsi dei residui per sopperire al difetto che fosse per verificarsi sul fondo di competenza relativo al mantenimento dei detenuti".
Testo in vigore dal 1 maggio 1891 al 24 giugno 1894
