Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. 1112 parole tolte, 23 parole aggiunte in 26 capoversi.
tolto: Al n. 54 di Repertorio.
tolto: CONVENZIONE fra il R. Governo e la Societa' italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica, per la liquidazione del credito della Societa' per i lavori del soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti.
tolto: Regnando Sua Maesta'
tolto: UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: L'anno del Signore mille ottocento novantaquattro, addi' ventisette novembre in Roma, ed in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, avanti di me cavalier Giuseppe Nasi, Ispettore capo Sezione delegato alla stipulazione dei contratti di questo Ministero medesimo ed alla presenza del signori cavaliere Vincenzo Longhi fu Pasquale nato a Napoli e avvocato cavaliere Cesare Sullam fu Bonaiuto nato a Mantova, entrambi domiciliati in questa capitale, testimoni noti, idonei e richiesti e con le parti a me cognite tutti con me sottoscritti.
tolto: Si premette:
tolto: Che in virtu' dell'articolo 5 del Capitolato annesso allaConvenzione per la concessione delle ferrovie Meridionali, approvata con leggi 21 agosto 1862 n. 763, la Societa' concessionaria assunse di costruire il ponte sul Po a Mezzanacorti formante parte della ferrovia Pavia-Voghera, a doppio uso, cioe' per la ferrovia e pel passaggio del pubblico sia a piedi che con ruotabili.
tolto: Che a termini dell'articolo 6 dello stesso Capitolato, la maggiore spesa di costruzione e manutenzione del passaggio aperto al pubblico sul ponte provvisorio o stabile, per quanto esclusivamente riflette questo passaggio, doveva essere rimborsata alla Societa', o con apposito pedaggio a carico dei passeggieri, o con equivalente annualita'.
tolto: Che per effetto della classificazione stradale ordinata dalla legge 20 marzo 1865, Allegato F, la strada nazionale Voghera-Pavia, a complemento della quale era destinato il soprapassaggio anzidetto, divenne provinciale a partire dal 1° gennaio 1866.
tolto: Che, in seguito a cio', i lavori del soprapassaggio, gia' bene avviati, vennero d'accordo fra Governo e Societa' sospesi, in attesa delle determinazioni della Provincia di Pavia, subentrata al Governo nella proprieta' della strada e conseguentemente anche nei diritti ed obblighi inerenti a detto soprapassaggio.
tolto: Che in questo stato di cose, la Societa' fece istanza pel rimborso della spesa dei lavori gia' eseguiti e, dietro rifiuto del Governo a prestarvisi, ritenendo esso che, in virtu' degli articoli 85, 88 e 90 della nuova legge sulle opere pubbliche, anche l'obbligo di tale rimborso fosse passato alla provincia di Pavia, all'uopo promosse giudizio avanti il tribunale civile di Firenze contro i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze con atto 14 marzo 1871.
tolto: Che in questo giudizio intervenne pure la Provincia di Pavia chiamata in rilievo dal Governo ed impugno' qualsiasi obbligo di rilievo e, in via riconvenzionale, domando' che Societa' fosse condannata a completare i lavori per il soprapassaggio, da pagarsi poi a tutto carico dello Stato.
tolto: Che la causa ebbe il suo svolgimento in tutti i gradi di giurisdizione e fu chiusa colla sentenza della Corte d'appello di Firenze del 29 luglio-3 agosto 1875 passata in cosa giudicata, colla quale, respinta la domanda riconvenzionale della Provincia di Pavia per costringere la Societa' delle Meridionali a compiere i lavori pel soprapassaggio, stabili': essere la Societa' nel diritto di ripetere dai Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici il pagamento delle opere eseguite, indipendentemente dalla loro ultimazione, condannando i Ministeri al detto pagamento. Doversi il rimborso spettante alla Societa', effettuare mediante annualita' da determinarsi sulla base della maggiore spesa da essa fatta per il soprapassaggio del ponte sul Po in luogo detto Mezzanacorti, indipendentemente dal presunto pedaggio sul medesimo compresi gl'interessi sulla somma spesa dal giorno della domanda giudiziale.
tolto: Che nelle successive fasi del giudizio svoltosi in contradditorio fra il Governo e la Provincia medesima fu dalla Corte di Cassazione di Firenze stabilito irrevocabilmente l'obbligo della Provincia di rilevare il Governo delle spese sostenute dopo il gennaio 1866, investendo la Corte di appello di Venezia della competenza a decidere su questo punto.
tolto: Che la spesa pei lavori per il soprapassaggio, valutata dalla Societa' delle ferrovie meridionali in L. 3,161,474.15, fu dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ridotta a lire 1,394,593.02 con voto 15 gennaio 1881, n. 2186, quale somma fu accettata dalla Societa' a condizione pero' che si provvedesse subito al relativo pagamento mediante corrispondenti annualita' al saggio d'interesse del 6 per cento, corrispondendo gli interessi del 6 per cento sulle annualita' scadute dal giorno della domanda giudiziale 11 marzo 1871, con riserva di revocare ad ogni effetto legale tale dichiarazione se invece il pagamento non si fosse effettuato in base ad analoga liquidazione presentata.
tolto: Che la proposta liquidazione fu esaminata dal Ministero del Tesoro, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dall'Avvocatura erariale generale e dal Consiglio di Stato, i quali, in concorso dell'Amministrazione dei lavori pubblici, riconobbero doversi rettificare, per renderla conforme ai criteri della sentenza 29 luglio-3 agosto 1875, della Regia Corte d'appello di Firenze.
tolto: Che i criteri di liquidazione suggeriti dal Consiglio di Stato con voto emesso nell'adunanza generale del 10 giugno 1893 e comunicato alla Societa' con nota del Regio Ispettorato generale n. 55511-4176 div. 1ª, del 15 dicembre 1893, criteri ammessi anche dal Ministero del Tesoro, furono accolti dalla Societa' ed approvati dal suo Consiglio di Amministrazione.
tolto: Che volendosi ora che detto accordo consti per mezzo di' regolare Convenzione, sono, a tale effetto, convenuti avanti di me Capo sezione infrascritto e alla presenza dei sovranominati testimoni:
tolto: S. E. il Ministro dei lavori pubblici, rappresentato dal conte commendatore Luigi Ripa di Meana, Ispettore del Genio civile e Regio Ispettore generale delle strade ferrate;
tolto: S. E. il Ministro del Tesoro rappresentato dal commendatore Michele Coenda. Ispettore generale al Ministero del Tesoro, per il Regio Governo;
tolto: E la Societa' italiana per le strade ferrate meridionali, rappresentata dal suo Direttore generale commendatore Secondo Borgnini.
tolto: I quali, dichiarando vere e ratificando le premesse, convengono e stipulano quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il credito della Societa' delle strade ferrate meridionali per la esecuzione del soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti da essa assunta coll'articolo 5 del Capitolato annesso alla Convenzione approvata colla legge 21 agosto 1862, n. 763, credito accertato e liquidato di comune accordo a senso della sentenza 29 luglio-3 agosto 1875 della Corte di appello di Firenze, compresi gl'interessi fino al 31 marzo 1892, sara' estinto dal Governo col pagamento di sessantadue (62) annualita' di lire centosessantaduemila ottocento trentotto e centesimi ventisei (lire 162,838,26) ciascuna, a scadere la prima il 14 marzo 1893 e l'ultima il 14 marzo 1954.
tolto: Mediante il pagamento delle suaccennate annualita', stabilito di accordo anche in via di componimento, la Societa' si dichiara pienamente soddisfatta di ogni suo credito relativo ai lavori del ponte sul Po a Mezzanacorti e rinuncia per sempre a qualsiasi pretesa sull'ammontare dei lavori stessi.aggiunto: Convenzione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1895-07-28;458~art1 · fonte del testo
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