Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1901 al 16 dicembre 2009. 298 parole tolte, 23 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'articolo 10 del capo 7° delle tariffe generali attualmente in vigore sulla rete concessa alla Compagnia Reale, viene modificato come segue:
tolto: Termini per la resa a destinazione delle merci a piccola velocita'.
tolto: Il termine utile per la resa delle merci a destinazione, salvo per le merci pericolose ed infiammabili, regolate da norme speciali, si compone di ore 24 per le operazioni occorrenti per la consegna della spedizione al convoglio, piu' di 24 ore per ogni 75 chilometri indivisibili di percorrenza, non compreso il giorno dell'arrivo e quelli festivi riconosciuti dallo Stato, se cadono nei giorni di partenza o di arrivo.
tolto: Il detto termine decorre dalla mezzanotte successiva all'ora della completa consegna risultante dalla ricevuta in partenza ed e' sospeso durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalita' doganali o per altre cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione.
tolto: I termini di resa sono aumentati:
tolto: a) di 18 ore per le merci che dovessero valicare i tratti acclivi fra Solarussa e Chilivani o fra Chilivani e Golfo Aranci o fra Chilivani e Porto Torres;
tolto: b) di 12 ore per ogni transito fra linee di Amministrazioni diverse;
tolto: c) di 6 ore per ogni passaggio da una linea all'altra della stessa Amministrazione, quando la merce deve cambiare convoglio nella stazione di diramazione.
tolto: Per i trasporti da consegnare a domicilio, ai termini della resa sopra indicati, si aggiungera' il tempo occorrente per tale consegna.
tolto: Trascorso il termine di resa senza che questa abbia luogo, lo avente diritto puo' reclamare una parte del prezzo di trasporto proporzionale alla durata del ritardo, oppure l'intero prezzo di trasporto se il ritardo e' durato il doppio del termine di resa anzidetto, oltre il risarcimento del maggiore danno che provasse essergli derivato.
tolto: Per ritardo maggiore di quattro settimane la merce si considera come perduta.aggiunto: Convenzione-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1901-05-16;186~art4 · fonte del testo
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