Art. 3 (Convenzione)
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[1]Il Comune di Roma concede al Governo di continuare ad occupare gratuitamente per dieci anni dal 1° gennaio 1892 i quartieri o caserme San Bernardo, Santa Prassede, Cimarra, Clarelli e Traspontina, di proprieta' comunale in forza dell'art. 13 della convenzione 14 novembre 1880, approvata con la legge 14 maggio 1881.
[2]Queste caserme saranno consegnate al Comune anche prima del termine di dieci anni quando cessi la necessita' per il Governo di valersene per uso militare.
[3]Gli oneri, le imposte e le spese di manutenzione, cosi' ordinaria come straordinaria, per le dette caserme saranno sostenuti dal Governo finche' ne durera' l'occupazione.
[4]Il Governo consegnera', senza dilazione, al Comune il locale dell'ospedale militare di Sant'Antonio, come gia' fu consegnato il locale della caserma Sora in luogo della caserma Ravenna Grande, menzionata nel citato articolo 13 della convenzione 14 novembre 1880.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
