Art. 2 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009. 220 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Entro un anno dalla data della presente convenzione, il comune di Roma dovra' rendere conto della somma di lire ventisei milioni e settecentomila, alla quale vengono ridotti i trenta milioni di lire destinati al compimento delle opere governative, ai termini dell'articolo 11 della convenzione 14 novembre 1880, approvata con la legge 11 maggio 1881.
tolto: Il rendiconto avra' luogo mediante la produzione della prova del pagamento dei mandati rilasciati dal sindaco e visti da un delegato del Ministero dei lavori pubblici relativi alle opere suddette, secondo le norme stabilite dall'articolo 2 della convenzione 23 marzo 1883, approvata con la legge 8 luglio 1883 n. 1482 (serie 3ª), e dall'articolo 12 della legge 20 luglio 1890 n. 6980 (serie 3ª); e per i pagamenti anteriori alla convenzione del 1883, mediante la prova legale del pagamento delle somme destinate all'esecuzione delle opere medesime.
tolto: Il Governo assume la rappresentanza del Comune di Roma nelle liti pendenti o che potessero essere iniziate in avvenire per l'esecuzione o la liquidazione delle opere governative nelle quali venne erogata la suddetta somma di lire 26,700,000, e tiene il Comune medesimo rilevato ed indenne delle conseguenze di esse, in quanto potessero portare un onere al Comune eccedente la somma ora indicata.
tolto: Il Comune pero' interverra' nelle liti medesime per provvedere di accordo col Governo alla comune difesa.aggiunto: Convenzione-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1892-05-28;299~convenzione-art2 · fonte del testo
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