Art. 2 (Convenzione)
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[1]Entro un anno dalla data della presente convenzione, il comune di Roma dovra' rendere conto della somma di lire ventisei milioni e settecentomila, alla quale vengono ridotti i trenta milioni di lire destinati al compimento delle opere governative, ai termini dell'articolo 11 della convenzione 14 novembre 1880, approvata con la legge 11 maggio 1881.
[2]Il rendiconto avra' luogo mediante la produzione della prova del pagamento dei mandati rilasciati dal sindaco e visti da un delegato del Ministero dei lavori pubblici relativi alle opere suddette, secondo le norme stabilite dall'articolo 2 della convenzione 23 marzo 1883, approvata con la legge 8 luglio 1883 n. 1482 (serie 3ª), e dall'articolo 12 della legge 20 luglio 1890 n. 6980 (serie 3ª); e per i pagamenti anteriori alla convenzione del 1883, mediante la prova legale del pagamento delle somme destinate all'esecuzione delle opere medesime.
[3]Il Governo assume la rappresentanza del Comune di Roma nelle liti pendenti o che potessero essere iniziate in avvenire per l'esecuzione o la liquidazione delle opere governative nelle quali venne erogata la suddetta somma di lire 26,700,000, e tiene il Comune medesimo rilevato ed indenne delle conseguenze di esse, in quanto potessero portare un onere al Comune eccedente la somma ora indicata.
[4]Il Comune pero' interverra' nelle liti medesime per provvedere di accordo col Governo alla comune difesa.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
