Art. 1 (Convenzione)
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[1]Convenzione fra lo Stato e il comune di Roma del 15 gennaio 1892.
[2]Per provvedere alla completa esecuzione delle convenzioni 14 novembre 1880 approvata con la legge 14 maggio 1881 n. 209 (serie 3ª) e 23 marzo 1883 approvata con la legge 8 luglio 1883 n. 1482 (serie 3ª) e per regolare, nei rapporti col comune di Roma, l'attuazione della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), il Governo, rappresentato da Sua Eccellenza il presidente del Consiglio dei ministri marchese Antonio Starrabba di Rudini', dal ministro dell'interno barone Giovanni Nicotera, dal ministro di grazia e giustizia avvocato Bruno Chimirri, dal ministro della guerra generale Luigi Pelloux, dal ministro del Tesoro professore Luigi Luzzatti e dal ministro dell'istruzione pubblica professore Pasquale Villari, per una parte, ed il comune di Roma, rappresentato dal sindaco duca Onorato Caetani di Sermoneta per l'altra parte, hanno stipulato e stipulano la seguente convenzione.
[3]Art. 1.
[4]In relazione a quanto e' prescritto dall'articolo 10 della legge 20 luglio 1890 n. 6980 (serie 3ª) il Governo del Re anticipera' al Comune di Roma il pagamento della somma di dodici milioni di lire, corrispondenti a pari somma dovuta per le ultime rate del concorso dello Stato ai lavori della capitale, di che nell'articolo 9 della legge succitata.
[5]Tale somma verra' pagata in dodici rate annuali, di un milione ciascuna, ed occorrendo in un numero di rate minore, in ragione della scadenza degli impegni del Comune, purche' ciascuna di esse non ecceda le lire 2,500,000; e sara' destinata esclusivamente al pagamento delle obbligazioni legalmente assunte dal Comune, anteriormente al 1° luglio 1891, per pagare, fino alla concorrenza della detta somma, secondo la liquidazione definitiva dei lavori, le opere, le indennita' di espropriazione, gli interessi e le spese pei servizi relativi all'esecuzione del piano regolatore.
[6]I pagamenti saranno fatti direttamente dal Tesoro dello Stato, in base ai mandati legalmente emessi dall'Amministrazione municipale, in conformita' delle norme stabilite dall'articolo 2 della convenzione 23 marzo 1883, approvata con la legge 8 luglio 1883 e dall'art. 12 della legge 20 luglio 1890.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
