Art. 16
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[1]- Traversate a livello.
[2]L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovra' eseguirsi sotto un angolo che noti sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali non venga dall'Amministrazione riconosciuta la necessita' di ammettere un angolo piu' piccolo.
[3]I cancelli e le barriere, di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, saranno distanti almeno metri 3.50 dalla ruotaia piu' vicina.
[4]Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra della strada attraversata dai quattro a sei metri secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.
[5]Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private, ed in quelle non carreggiabili, sara' da metri due a metri quattro al piu'.
[6]In tutte le traversate a livello ambo le ruotaie saranno munite di controruotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovra' eccedere di circa metri 1.50 la larghezza libera del varco, determinato con le norme precedenti.
[7]Si dara' accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa, aventi l'inclinazione piu' o meno dolce, secondo l'importanza delle esistenti strade, e presi i necessari accordi con le Amministrazioni interessate.
[8]Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti. La inclinazione delle rampe non potra' superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali e con autorizzazione della autorita' competente.
[9]Saranno poi coperte di acconci materiali in conformita' dei tronchi continuativi delle strade medesime.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
