Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. 308 parole tolte, 22 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Capitolato per la concessione di una strada ferrata da Milano alla Brianza.
tolto: Art. 1. - Indicazione della strada che forma soggetto della concessione.
tolto: Il concessionario si obbliga di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata che muovendo da Milano con stazione propria da costruirsi sul lato occidentale di Piazza d'Armi, vada ad Incino-Erba.
tolto: La ferrovia concessa avra' un tronco comune colla linea per Saronno nella tratta da Milano alla fermata della Bosiva, secondo i progetti di massima dell'ingegnere Ambrosio Campiglio in data del ventisette marzo mille ottocento settantasei e del quindici giugno successivo, colla variante rappresentata nel tipo in data del ventuno dicembre mille ottocento settantasei a firma dello stesso ingegnere Campiglio.
tolto: Si obbliga altresi' il predetto concessionario di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di un tronco di strada ferrata che riunisca la stazione di Seveso sulla costruenda ferrovia, di cui sopra, colla stazione di Camnago sulla ferrovia Como-Monza-Milano.
tolto: Saranno dal concessionario osservate le modificazioni e condizioni prescritte col presente capitolato.
tolto: Allo scopo che le merci provenienti dalla linea di Erba possano essere condotte alla stazione centrale di Milano e viceversa, il concessionario potra' costruire un tronco di raccordamento mediante il quale la linea Milano-Erba venga allacciata alla ferrovia Milano-Rho attenendosi alle norme dell'articolo 8 del presente capitolato ed a tutte quelle altre prescrizioni che dal Ministero saranno date in ordine alla costruzione di detto raccordamento.
tolto: Il concessionario dovra' erigere a sue spese una stazione nel punto ove la linea Milano-Erba si allaccera' con quella Milano+Rho e dovra' mettersi d'accordo colla societa' esercente questa ultima linea per tutto cio' che riguarda il servizio ed i compensi relativi.
tolto: Uguali accordi dovranno esser presi dal concessionario per l'uso comune della stazione di Camnago sulla linea Como-Monza-Milano.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3881~art1 · fonte del testo
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