Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. 246 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: - Traversate a livello.
tolto: L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovra' eseguirsi sotto un angolo che noti sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali non venga dall'Amministrazione riconosciuta la necessita' di ammettere un angolo piu' piccolo.
tolto: I cancelli e le barriere, di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, saranno distanti almeno metri 3.50 dalla ruotaia piu' vicina.
tolto: Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra della strada attraversata dai quattro a sei metri secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.
tolto: Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private, ed in quelle non carreggiabili, sara' da metri due a metri quattro al piu'.
tolto: In tutte le traversate a livello ambo le ruotaie saranno munite di controruotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovra' eccedere di circa metri 1.50 la larghezza libera del varco, determinato con le norme precedenti.
tolto: Si dara' accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa, aventi l'inclinazione piu' o meno dolce, secondo l'importanza delle esistenti strade, e presi i necessari accordi con le Amministrazioni interessate.
tolto: Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti. La inclinazione delle rampe non potra' superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali e con autorizzazione della autorita' competente.
tolto: Saranno poi coperte di acconci materiali in conformita' dei tronchi continuativi delle strade medesime.aggiunto: Allegato II.-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3881~art16 · fonte del testo
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