Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]- Deposito della terra sovrabbondante proveniente dagli sterri.
[2]Nei luoghi in cui si avra' terra sovrabbondante proveniente dagli sterri, sara' la medesima trasportata in rifiuto nelle vicinanze della strada ferrata, od in quei siti che a cio' si riconosceranno piu' opportuni.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
