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[1]Durante il corso dei quindici anni apparterra' esclusivamente alla Societa' il privilegio della fabbricazione, della vendita e rivendita all'ingrosso ed al dettaglio dei tabacchi di ogni specie, in tutta quella parte del territorio del Regno d'Italia, ove questo monopolio e' attualmente esercitato dal Governo.

[2]Nel caso in cui altre parti di territorio vengano all'avvenire aggiunte a quelle che sono attualmente soggette al monopolio del tabacco in favore del Governo d'Italia, il canone d'appalto sara' aumentato mediante speciale convenzione da farsi fra il Ministro delle Finanze e la Societa'.

[3]La concessione a titolo gratuito ed oneroso dello spaccio del tabacco rimarra' riservata al Governo.

[4]Tuttavia le annualita' imposte sovra gli spacciatori a titolo oneroso spetteranno alla Regia cointeressata.

Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-08-24;4544~art3 · fonte del testo

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