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[1]Il pagamento delle somme che verranno come sopra liquidate a favore del Governo, sara' ripartito in quattro uguali rate trimestrali successive.
[2]Se al 1° aprile 1869 la liquidazione non sara' fatta, la Societa' sborsera' una prima rata di dieci milioni da conteggiarsi a liquidazione compiuta.
Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
