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[1]CONVENZIONE
[2](25 luglio)
[3]fra S. E. il signor conte Luigi Guglielmo Cambray-Digny, Senatore del Regno, Ministro delle Finanze del Regno d'Italia, da una parte; dall'altra la Societa' generale di credito mobiliare italiano, per se' ed a nome degli altri Stabilimenti italiani di credito, banchieri e capitalisti suoi cointeressati, e i signori Giacomo Stern e Edmondo Joubert, tanto in proprio nome, che quali delegati dei signori A. J. Stern e C., Antonio Schnapper e barone Samuele de Haber, rappresentanti il gruppo dei loro cointeressati a Parigi, ed il signor Giacomo Stern, in nome e quale rappresentante delle sue case di Londra Stern Brothers, e di Francoforte Jacob S. H. Stern.
[4]L'anno mille ottocento sessantotto, addi' 25 luglio, in Firenze;
[5]Tra le suddette parti e' stato convenuto quanto segue:
[6]Art. 1.
[7]La Societa' generale di credito mobiliare italiano, per se' ed a nome degli altri Stabilimenti italiani di credito, banchieri e capitalisti suoi cointeressati, ed i signori
[8]Giacomo Stern e Edmondo Joubert, tanto in loro proprio nome, che quali delegati dei signori
[9]A. J. Stern e C., Antonio Schnapper e barone Samuel de Haber, rappresentanti il gruppo dei loro cointeressati a Parigi, e il signor
[10]Giacomo Stern, in nome e quale rappresentante delle sue case di Londra Stern Brothers, e di Francoforte Jacob S. H. Stern; si obbligano di costituire una Societa' anonima italiana, la quale avra' per oggetto di assumere in regia, mediante un prezzo fisso, ossia canone assicurato, ed inoltre con partecipazione dello Stato ai profitti, l'esercizio del monopolio dei tabacchi nel Regno d'Italia per la durata di quindici anni, a far tempo dal primo gennaio mille ottocento sessantanove, nello scopo di migliorarne le basi sovra un sistema piu' economico e maggiormente produttivo.
[11]Si obbligano inoltre di fare al Governo italiano una anticipazione di centottanta milioni di lire italiane in oro, pagabili in rate da convenirsi col Ministro delle Finanze, entro il termine di otto mesi, che avra' principio dalla data del Decreto Reale di approvazione degli statuti della Societa'.
[12]In garanzia degli obblighi come sopra assunti avendo i predetti signori fondatori gia' depositato alla Cassa dei depositi e prestiti la somma di quattro milioni di lire italiane in Buoni del Tesoro, dichiarano che la stessa somma rimane vincolata fino a che sia stato versato nelle Casse del Tesoro un primo acconto di diciotto milioni effettivi sull'anticipazione dei centottanta milioni.
[13]Questo acconto essi assumono l'obbligo di versare nei tre giorni immediatamente successivi alla promulgazione della Legge di approvazione della presente Convenzione.
[14]L'anticipazione sara' rappresentata da obbligazioni create dalla Societa'.
[15]Le obbligazioni sono garantite dal Governo, saranno contrassegnate da un delegato dello stesso, godranno sul loro valore nominale dell'interesse del sei per cento all'anno, pagabile a semestri, non potranno mai essere gravate di alcuna imposta speciale, saranno equiparate ai titoli del Debito Pubblico dello Stato, e saranno rimborsate nel periodo di quindici anni.
[16]Per quanto possa essere necessario per la creazione ed emissione di dette obbligazioni, e' derogato alla disposizione dell'articolo 135 del Codice di commercio.
[17]Con apposita convenzione col Ministro delle Finanze saranno stabiliti la forma, il valor nominale, il rimborso, la decorrenza, il prezzo e le altre condizioni delle obbligazioni da emettersi.
Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
