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[1]Saranno a carico della concessionaria tutte le spese ordinarie e straordinarie, sia di esercizio, sia di manutenzione dei cantieri, fabbricati, materiale natante e fisso, sia di sorveglianza, custodia e conservazione d'ogni cosa che interessa il servizio di navigazione ed in generale tutte le spese occorrenti per la effettuazione regolare di detto servizio.
[2]Egualmente saranno a suo carico le imposte erariali, provinciali e comunali gravanti sugli immobili che le sono concessi ad uso gratuito od altrimenti.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
