Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Saranno a carico della concessionaria tutte le spese ordinarie e straordinarie, sia di esercizio, sia di manutenzione dei cantieri, fabbricati, materiale natante e fisso, sia di sorveglianza, custodia e conservazione d'ogni cosa che interessa il servizio di navigazione ed in generale tutte le spese occorrenti per la effettuazione regolare di detto servizio.

[2]Egualmente saranno a suo carico le imposte erariali, provinciali e comunali gravanti sugli immobili che le sono concessi ad uso gratuito od altrimenti.

Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-03-05;125~art8 · fonte del testo

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