Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. 355 parole tolte, 23 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il personale di ruolo stabile che e' addetto alla navigazione del Lago di Garda passera' alla dipendenza della concessionaria, la quale lo accetta a suo carico alle seguenti condizioni:
tolto: I) di mantenergli il grado, la posizione gerarchica e di anzianita', lo stipendio e le competenze accessorie (comprese quelle relative alla massa vestiario) che gli sono state conferite od assegnate e quali risulteranno da apposito elenco che dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate le verra' consegnato in forma autentica, appena promulgata la legge che deve approvare la concessione del servizio;
tolto: II) di accordargli quelle promozioni con aumento di stipendio che saranno consentite, salvo demeriti individuali comprovati, dalla pianta organica del personale che la concessionaria dovra' allestire e comunicare al Governo entro sei mesi dalla consegna dello elenco di cui sopra e dalla quale pianta organica dovra' risultare la quantita' dei posti per ciascun grado e classe di ogni categoria del personale, collo stipendio assegnato a ciascun posto;
tolto: III) di continuare a versare mensilmente agli Istituti della Cassa pensioni e del Consorzio di mutuo soccorso del personale appartenente alla rete Adriatica, oltre alle ritenute gia' in corso sugli stipendi, paghe e competenze accessorie dovute al personale passato alla sua dipendenza, e che sono a carico del personale medesimo, anche i contributi di ogni specie a intero carico della concessionaria e nella identica misura che per questo stesso personale le Societa' ferroviarie corrispondono o corrisponderanno agli Istituti suddetti, di conformita' agli statuti che sono in vigore o che saranno in appresso decretati colla approvazione del Governo;
tolto: IV) di rispettare le disposizioni statutarie degli Istituti sovrannominati in quanto riguarda il collocamento in quiescenza del personale della navigazione, come se questo fosse adebito al servizio ferroviario;
tolto: V) infine, di non trasferire alcuno degli agenti di qualsiasi categoria passato alla sua dipendenza col servizio del Garda, ad altro Ufficio o servizio di navigazione, senza il preventivo consenso dello interessato.
tolto: Sara' pero' in facolta' della concessionaria di apportare nella organizzazione del servizio tutte quelle modificazioni che credera' utili; sempre che da esse non possa venirne danno al personale.
tolto: La concessionaria compilera' e comunichera' al Governo un regolamento di servizio del personale.aggiunto: Convenzione-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-03-05;125~art7 · fonte del testo
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