Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il personale di ruolo stabile che e' addetto alla navigazione del Lago di Garda passera' alla dipendenza della concessionaria, la quale lo accetta a suo carico alle seguenti condizioni:
- I)di mantenergli il grado, la posizione gerarchica e di anzianita', lo stipendio e le competenze accessorie (comprese quelle relative alla massa vestiario) che gli sono state conferite od assegnate e quali risulteranno da apposito elenco che dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate le verra' consegnato in forma autentica, appena promulgata la legge che deve approvare la concessione del servizio;
- II)di accordargli quelle promozioni con aumento di stipendio che saranno consentite, salvo demeriti individuali comprovati, dalla pianta organica del personale che la concessionaria dovra' allestire e comunicare al Governo entro sei mesi dalla consegna dello elenco di cui sopra e dalla quale pianta organica dovra' risultare la quantita' dei posti per ciascun grado e classe di ogni categoria del personale, collo stipendio assegnato a ciascun posto;
- III)di continuare a versare mensilmente agli Istituti della Cassa pensioni e del Consorzio di mutuo soccorso del personale appartenente alla rete Adriatica, oltre alle ritenute gia' in corso sugli stipendi, paghe e competenze accessorie dovute al personale passato alla sua dipendenza, e che sono a carico del personale medesimo, anche i contributi di ogni specie a intero carico della concessionaria e nella identica misura che per questo stesso personale le Societa' ferroviarie corrispondono o corrisponderanno agli Istituti suddetti, di conformita' agli statuti che sono in vigore o che saranno in appresso decretati colla approvazione del Governo;
- IV)di rispettare le disposizioni statutarie degli Istituti sovrannominati in quanto riguarda il collocamento in quiescenza del personale della navigazione, come se questo fosse adebito al servizio ferroviario;
- V)infine, di non trasferire alcuno degli agenti di qualsiasi categoria passato alla sua dipendenza col servizio del Garda, ad altro Ufficio o servizio di navigazione, senza il preventivo consenso dello interessato.
[2]Sara' pero' in facolta' della concessionaria di apportare nella organizzazione del servizio tutte quelle modificazioni che credera' utili; sempre che da esse non possa venirne danno al personale.
[3]La concessionaria compilera' e comunichera' al Governo un regolamento di servizio del personale.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
