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La concessionaria non potra' accampare nessun diritto, ne' pretendere indennita' per le concessioni che il Governo facesse a favore di chicchessia di strade ferrate, tramvie a vapore od a cavalli, ed altri mezzi di comunicazione sulle rive del Lago di Garda; ed ancora essa non avra' diritto a risarcimento di sorta qualora per ordine del Governo o per altro motivo, compresi i casi di guerra, epidemia, ragione di ordine pubblico ecc., avvenisse la sospensione od interruzione parziale o completa del servizio della navigazione del Lago di Garda; nei quali casi pero' decorrera' sempre integralmente a favore della concessionaria l'annua sovvenzione governativa di cui all'articolo 28 e che sara' allora in corso.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
