Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. 261 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Nel caso che venisse a mancare la effettuazione di una delle corse dei piroscafi fissate negli orari, senza che la concessionaria possa provare un impedimento di forza maggiore, essa sara' soggetta alla penalita' di lire 200 (lire duecento).
tolto: Qualora un piroscafo, per causa non derivante da forza maggiore giustificata, ritardasse, sia nella partenza che negli arrivi, la concessionaria dovra' pagare una penalita' di lire 5 (lire cinque) per la prima mezz'ora di ritardo e di lire 10 (lire dieci) per ogni mezz'ora consecutiva. Le frazioni di mezz'ora consecutiva saranno, per l'applicazione della multa, computate come mezz'ora intiera.
tolto: Le penalita' ora dette saranno raddoppiate qualora il ritardo provenisse da imbarco di merci, pel quale non si fosse provveduto convenientemente.
tolto: Quando un piroscafo non approdasse, senza causa di forza maggiore, ad una delle localita' fissate dall'orario, ovvero approdasse a localita' non contemplata nell'orario approvato dal Governo, la concessionaria incorrera' nella penalita' di lire 100 (lire cento); ferma restando l'applicazione delle altre penalita' piu' sopra previste per ritardo negli arrivi.
tolto: Non prestandosi spontaneamente la concessionaria ad introdurre nel materiale galleggiante le modificazioni per essa obbligatorie e delle quali e' fatto cenno all'art. 10, potra' il Governo fissare il termine di tempo entro cui l'obbligo del quale si tratta venga adempiuto e qualora la concessionaria non vi si prestasse ancora, sara' passibile della multa di lire 20 (lire venti) per ogni giorno di ritardo; senza pregiudizio della facolta' nel Governo di dichiarare la decadenza dalla concessione se il ritardo stesso fosse superiore ai 30 giorni.
tolto: L'ammontare delle penalita' sara' riscosso dal Governo coi privilegi fiscali.aggiunto: Convenzione-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-03-05;125~art22 · fonte del testo
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