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Valendosi la concessionaria della facolta' accordatale secondo l'articolo precedente, di proseguire cioe' il servizio di navigazione anche dopo il periodo di concessione, qualora il Governo consenta, si stipulera' apposito contratto colle norme che saranno in vigore secondo le leggi.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
