Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. 287 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La durata della Concessione di cui nel presente contratto e' fissata in anni venticinque dalla data dello incominciamento del servizio da parte della concessionaria; la quale data non potra' essere ritardata oltre tre mesi da quella della approvazione legge. Sara' in facolta' ad ognuno dei contraenti di risolvere il contratto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni e non piu' tardi di otto anni dalla assunzione del servizio, col semplice preavviso di un anno all'altro contraente.
tolto: Durante il periodo contrattuale e non piu' tardi della scadenza del quarto quinquennio, la concessionaria sara' tenuta a dichiarare se alla fine del periodo di concessione fissato come sopra, essa intendera' continuare nella esecuzione del servizio alle condizioni dell'ultimo quinquennio, cioe' senza che il Governo sia tenuto a pagarle alcuna sovvenzione, tranne il compenso pel servizio postale.
tolto: In questo caso passeranno alla fine del periodo di concessione, in proprieta' della concessionaria i galleggianti, pei quali essa dovra' pagare al Governo il valore integrale attribuito ai galleggianti medesimi nell'inventario di consegna di cui all'articolo 4, con deduzione di una quota del tre per cento per ogni anno dalla avvenuta consegna, a titolo di deperimento naturale.
tolto: Cosi' pure gli oggetti e materie di consumo approvvigionate o di scorta alla scadenza del periodo di concessione, saranno dalla concessionaria pagate al Governo a prezzo di stima e per un valore eguale a quello che secondo gli inventari di consegna sara' stato attribuito alle esistenze allora constatate. Alla concessionaria sara' accordato l'uso gratuito degli stabili ed impianti, di cui all'articolo 6 e sotto le condizioni specificate all'articolo 8.
tolto: Restera' ad ogni modo in facolta' del Governo di accettare o rifiutare la offerta della concessionaria in questo riguardo della continuazione del servizio dopo il periodo di concessione.aggiunto: Convenzione-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-03-05;125~art29 · fonte del testo
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