Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Avvenendo la dichiarazione di decadenza dalla concessione, il Governo avra' facolta' di riprendere il materiale galleggiante e fisso, nonche' gli impianti, e nel caso in cui questi ed il materiale suddetto abbisognassero di riparazione od altro in conseguenza di trascurata manutenzione da parte della concessionaria, le spese a tal fine occorrenti saranno fatte dal Governo, con diritto di essere rimborsato integralmente nei modi e nella misura che da esso Governo saranno stabiliti.
[2]Gli oggetti e materie di consumo approvvigionate pel servizio della concessionaria saranno integralmente acquisite, nel caso di decadenza, in proprieta' del Governo, il quale sara' tenuto a rimborsare soltanto a meta' della differenza fra il valore delle quantita' esistenti ed il valore attribuito alle quantita' corrispondenti che esistevano all'atto della consegna originaria, della quale e' parola all'art. 5.
[3]La valutazione sara' fatta mediante stima, di cui sara' a cura del Governo incaricato apposito perito.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
