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[1]Nel caso di gravi e ripetute irregolarita' nel servizio assunto dalla concessionaria, il Governo prendera' a spese e rischio di questa i provvedimenti necessari per assicurare provvisoriamente il ristabilimento, la regolarita' e sicurezza della navigazione, valendosi all'uopo di tutto il materiale galleggiante e fisso, degli impianti e degli approvvigionamenti esistenti in qualunque luogo pel servizio del Lago di Garda, come pure del personale addetto al servizio medesimo e prefiggera' un termine perentorio entro il quale la concessionaria debba eseguire tutto il necessario per la regolare ripresa del servizio.
[2]Scaduto questo termine, senza che la concessionaria abbia soddisfatto alle ingiunzioni del Governo e senza che abbia fatto constare impedimenti di forza maggiore ad essa non imputabili, il Governo potra' dichiararla decaduta dalla concessione.
[3]Il Governo avra' altresi' il diritto di dichiarare la decadenza della concessionaria, in qualunque caso di inadempimento di ognuno dei patti contenuti nella presente convenzione o di inosservanza degli obblighi assunti.
[4]Il rimborso delle spese anticipate dal Governo per i casi previsti in quest'articolo, sara' riscosso coi privilegi fiscali.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
