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[1]Per il servizio pubblico della tramvia o ferrovia economica la concessionaria dovra' curare la esatta coincidenza dei treni con gli arrivi e partenze dei piroscafi del Lago e rispettivamente dei treni delle ferrovie dell'Adriatica.
[2]L'orario della tramvia e della ferrovia economica sara' sottoposto alla approvazione del Governo.
[3]In caso di ritardi o di negligenza nella regolarita' del servizio della tramvia o della ferrovia economica, la concessionaria incorrera' nelle multe e penalita' stabilite dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F) e dal regolamento per la polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con Regio decreto 31 ottobre 1873 n. 1687 (serie 2ª).
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
