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[1]Il numero delle corse dei piroscafi non sara' mai inferiore a quello che fu in vigore nell'orario anteriore al 20 novembre 1892. Resta in facolta' della concessionaria di aggiungere alle corse indicate nel detto orario, altre piu' o meno estese, quotidiane o saltuarie, che a suo giudizio si rendessero necessarie per dare incremento al traffico e cosi' pure di effettuare corse speciali in determinate ricorrenze festive e di straordinaria affluenza di viaggiatori.
[2]L'aumento delle corse fatto nei modi sovraddetti, ad iniziativa della concessionaria, non dara' diritto a questa di pretendere alcun compenso dal Governo; mentre se il Governo stesso credesse di ordinare un aumento delle corse che importasse una percorrenza chilometrica dei piroscafi superiore a quella fissata dall'orario in vigore all'inizio della impresa, spettera' alla concessionaria un compenso di lire 0.80 (centesimi ottanta) per ogni chilometro di percorrenza in piu'.
[3]Le modificazioni di orario delle corse nonche' le variazioni nelle fermate dei piroscafi che la concessionaria vorra' introdurre in qualsiasi epoca, dovranno essere approvate dal Governo.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
