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[1]Ai trasporti di persone e di cose che si effettuassero per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina, la concessionaria dovra' applicare i prezzi e le condizioni fissate nella convenzione 28 settembre 1882 stipulata fra le dette Amministrazioni e gli esercenti le strade ferrate, colle successive modificazioni intervenute d'accordo, come dal regolamento approvato con Decreto ministeriale 15 luglio 1890.
[2]I membri del Parlamento nazionale avranno diritto di viaggiare gratuitamente sui piroscafi del Lago di Garda e sulla tramvia o ferrovia economica di Desenzano, mediante presentazione della tessera personale di cui essi fanno uso per i viaggi sulle strade ferrate.
[3]Saranno pure applicabili ai trasporti tanto sui piroscafi, quanto sulla tramvia e ferrovia economica le riduzioni nelle tariffe, colle relative condizioni, che sono in vigore sulle strade ferrate, indicate nel volume delle Concessioni speciali, pubblicato a cura delle Amministrazioni ferroviarie, edizione 4 agosto 1887, e successive modificazioni gia' intervenute o che si adotteranno in avvenire.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
