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[1]La concessionaria si obbliga di mantenere quelle agevolezze nei prezzi e nelle condizioni delle tariffe in vigore che saranno consentite al pubblico al momento in cui essa assumera' il servizio, sotto forma di biglietti speciali di viaggio per le persone ed in via di concessioni particolari per le merci.

[2]La concessionaria si impegna altresi' di facilitare e rendere piu' attivo il movimento delle persone e delle cose sul Lago di Garda a mezzo della navigazione a vapore, instituendo nuovi biglietti di viaggio con riduzioni di prezzo, e facilitazioni d'itinerario, prolungamenti di validita' e simili, che possano valere allo scopo predetto a vantaggio del pubblico, conciliato coi legittimi interessi della impresa da essa assunta.

Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-03-05;125~art15 · fonte del testo

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