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[1]Alla fine del contratto ovvero quando per altro dei motivi previsti nella presente convenzione, la concessionaria cessasse di effettuare il servizio che assume, si procedera' in contraddittorio fra il Governo e la concessionaria stessa alla riconsegna del materiale galleggiante e fisso, degli impianti e degli oggetti e materie di consumo esistenti pei bisogni del servizio della navigazione del Garda.
[2]Tanto il materiale quanto gli impianti dovranno trovarsi al momento della riconsegna in istato di normale manutenzione; qualora cio' non fosse, la concessionaria dovra' provvedere a sue spese alle riparazioni ed adattamenti che per questa deficienza si rendessero necessari.
[3]Il materiale e gli impianti gia' esistenti quando la concessionaria incominciera' ad effettuare il servizio e che essa avra' ricevuti in consegna dal Governo, a termini dell'articolo 4, saranno dal Governo stesso accettati, purche' si trovino nello stato di conservazione piu' sopra indicato; senza che alla concessionaria possa spettare alcun compenso, indennizzo o rimborso per quelle eventuali innovazioni e migliorie che avesse introdotto nel materiale a tenore dell'articolo 10 e nemmeno per le sostituzioni, obbligatorie per essa, che sono menzionate all'articolo 11, fatta eccezione di quelle riguardanti il materiale galleggiante, a tenore del secondo alinea dello stesso articolo 11.
[4]Dal canto suo il Governo non potra' pretendere alcun compenso per quello che sara' il naturale deperimento del materiale e degli impianti dipendente dall'eta' e dall'uso, purche' beninteso qnesto deperimento non sia imputabile a trascurata manutenzione.
[5]Per gli aumenti di materiale e per gli ampliamenti degli impianti che la concessionaria avra' fatti a sue spese durante la concessione, a tenore degli articoli 9 ed 11, si procedera' all'atto della riconsegna, ad una constatazione in contradditorio e successiva perizia per la valutazione degli aumenti e degli ampliamenti medesimi ed il Governo paghera' alla concessionaria il valore attribuibile alla fine del contratto, di tutto cio' che essa concessionaria avra' fatto al riguardo.
[6]La riconsegna degli oggetti e materie di consumo esistenti all'epoca della cessazione del contratto nei magazzini, cantieri, ecc., sara' fatta valutando gli approvvigionamenti e le scorte esistenti a prezzo di stima: se il valore risultante sara' inferiore a quello attribuito a norma dell'articolo 5 agli oggetti e materie analoghe esistenti all'atto della consegna originaria, la concessionaria dovra' pagare al Governo la differenza ed in caso contrario, verificandosi nella riconsegna una eccedenza, questa sara' pagata dal Governo alla concessionaria a prezzo di stima.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
