Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. 203 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Verificandosi il caso di distruzione e di perdita parziale o totale, di sottrazioni, ecc. cosi nel materiale come negli impianti della navigazione, per una causa qualsiasi, anche se dipendente da forza maggiore, dovra' la concessionaria provvedere a sue spese alla sostituzione pronta ed efficace della cosa distrutta; di guisa che il servizio possa essere proseguito regolarmente ed in modo che alla fine del contratto la riconsegna di cui all'articolo 12 possa effettuarsi per quantita' e qualita' corrispondenti a cio' che esisteva all'epoca della consegna originaria fatta dal Governo alla concessionaria.
tolto: Qualora pero' si trattasse di materiale galleggiante distrutto o perduto il cui valore inscritto negli inventari di consegna fosse superiore alle lire diecimila, dovra' la concessionaria presentare all'approvazione del Governo i progetti e preventivi della sostituzione a norma del secondo paragrafo dell'articolo 9; dell'eventuale maggior valore fra la sostituzione e l'esistenza originaria inventariale, sara' tenuto conto nella riconsegna di cui all'articolo 12.
tolto: Allo scopo di garantirsi contro i danni che potessero derivarle da incendi, naufragi, esplosioni e simili, potra' la concessionaria provvedere mediante opportuni contratti di assicurazione a proprie spese, e nei contratti stessi sara' contemplata la clausola della facolta' di rescissione riservata al Governo, come e' detto al secondo capoverso dell'articolo 13.aggiunto: Convenzione-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-03-05;125~art11 · fonte del testo
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