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La concessionaria dovra' introdurre a proprie spese nel materiale galleggiante quelle innovazioni e migliorie che saranno suggerite dalla esperienza e che si manifesteranno opportune allo scopo di rendere piu' facile, comodo e sicuro il trasporto dei viaggiatori e delle merci.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
