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[1]N. 16 del Repertorio.
[2]CONVENZIONE fra lo Stato e la Ditta Innocente Mangili di Milano per la esecuzione del servizio di navigazione a vapore sul Lago di Garda.
[3]Premesso:
[4]1° che nel contratto per l'esercizio delle strade ferrate componenti la Rete Adriatica, all'articolo 29 e' stabilito che la societa' esercente di detta Rete e' tenuta a continuare il servizio di navigazione a vapore sul Lago di Garda, col sistema del rimborso di spesa e che al Governo e' riservata la facolta' di cedere ad altri il servizio in ogni tempo durante il contratto;
[5]2° che la Societa' esercente la Rete Adriatica ha finora disimpegnato il servizio stesso, giusta il tenore del precitato contratto;
[6]3° che nell'interesse del pubblico e dell'erario, il Governo ha deciso di affidare all'industria privata questo servizio, interessando il concessionario nello sviluppo del traffico, col cedere ad esso gli introiti dei trasporti;
[7]4° che gli introiti ora detti non essendo sufficienti a coprire le spese dell'esercizio, come e' ampiamente dimostrato dall'esperienza, e' necessario sopperire con una sovvenzione alla passivita' che ne deriva;
[8]Fra S. E. il commendatore avvocato professore Francesco Genala, ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, S. E. il commendatore avvocato professore Bernardino Grimaldi ministro segretario di Stato per il Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato: ed il signor cavaliere Cesare Mangili di Milano, proprietario della Ditta Innocente Mangili di Milano, come da atto rilasciato dalla Camera di commercio di Milano in data 13 aprile 1892, il quale cavaliere Cesare Mangili agisce e stipula a nome e per conto di una Societa' per accomandita semplice ovvero anonima, da costituirsi a termini di legge;
[9]si e' convenuto e si conviene quanto e' detto qui appresso:
[10]Art. 1.
[11]Il Governo concede alla Ditta Innocente Mangili di Milano il servizio della navigazione a vapore sul Lago di Garda ai patti e condizioni seguenti, allo scopo di collegare fra loro gli abitati principali e gli scali ferroviari esistenti sulle sponde del Lago, assicurando il transito sul Lago stesso delle persone, delle merci e delle corrispondenze postali.
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
