Art. 4
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[1]Per i piroscafi occorrenti alla Societa', l'industria nazionale dovra' essere preferita sempre quando i prezzi fatti dai cantieri italiani non siano superiori del 5 per cento a quelli offerti e correnti nei primari cantieri esteri. Qualora pero' i cantieri nazionali non potessero impegnarsi a consegnare il piroscafo completamente ultimato e pronto a prendere il mare nel termine di un anno dalla data di trascrizione del contratto di costruzione nei registri dell' l'Autorita' marittima, la Societa' potra' commettere il suo materiale ai cantieri Esteri.
[2]Il prezzo di costruzione nei cantieri esteri sara' determinato in base alle offerte fatte dai cantieri stessi ed alla media dei prezzi praticati da essi nell'ultimo semestre.
[3]Per le grandi riparazioni ai piroscafi della Societa' si applicheranno gli stessi criteri di cui sopra.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
