Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009. 193 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il materiale nautico delle Societa' dovra' essere di sua assoluta proprieta' e costituito da piroscafi nazionali costruiti posteriormente al 1898 e corrispondenti ai sistemi moderni della costruzione navale per quanto riguarda il tonnellaggio, il trasporto delle merci, i mezzi di carico e scarico ed i servizi speciali cui dovessero essere adibiti ed il loro rendimento economico in genere.
tolto: Il numero di tali piroscafi dovra' essere tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.
tolto: La loro velocita' non dovra' essere inferiore alle 10 miglia orarie in navigazione ordinaria ed a due terzi di carico.
tolto: Il tonnellaggio minimo non dovra' essere inferiore a 3500 tonnellate di stazza lorda, fatta eccezione per un solo dei detti piroscafi pel quale e' ammessa una tolleranza in meno del 25 per cento.
tolto: Per la linea del Mediterranea e del Mar Nero e per quelle che dovessero fare scalo in porti fluviali, il tonnellaggio potra' essere minore se i limiti fissati come sopra non fossero compatibili con la pescagione massima consentita dalle condizioni idrografiche locali. In questo caso sara' devoluto al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, sentito il Consiglio superiore di Marina, di stabilire il tonnellaggio minimo dei piroscafi.aggiunto: Convenzione-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-12-24;519~art3 · fonte del testo
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