Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In corrispettivo degli obblighi assunti dalla Societa', il Governo corrispondera' alla stessa una sovvenzione annuale di lire un milione e centomila (lire 1,100,000).
[2]Tale somma, depurata dalle ritenute, penalita' e rimborsi previsti dalla presente convenzione, sara' pagata a dodicesimi maturati.
[3]In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio dovra' essere corrisposta alla Societa' l'intera sovvenzione come se il viaggio incominciato fosse stato compiuto in andata e ritorno.
[4]Per tutta la durata della presente convenzione la Societa' non potra' cedere od alienare alcun piroscafo senza sostituirlo con altro materiale a norma degli articoli 3 e 4.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
