Art. 15
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[1]Tutte le divergenze che sorgessero fra la Societa' ed i caricatori circa l'applicazione delle tariffe e condizioni di trasporto, saranno deferite per la loro decisione amministrativa ad una Commissione, nominata con decreto del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, e composta; di un delegato del Ministero stesso, che avra' la Presidenza, di uno del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di uno del Ministero delle Finanze, di uno del Ministero della Marina e di un altro del Ministero degli Affari Esteri. Alla riunione potra' essere chiamato un rappresentante dei Concessionari per fornire schiarimenti.
[2]Alla Commissione stessa sara' devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potessero insorgere con la Societa' circa la penalita', rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 11 e 21 della presente. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 giugno 1910, n. 306
2La L. 13 giugno 1910, n. 306 ha disposto (con l'art. 3, comma 1 della Convenzione Venenzia e Calcutta) che "La Commissione di cui all'art. 15 della convenzione suindicata, approvata con la legge del 24 dicembre 1903, n. 519, e' sostituita dalla Commissione di cui all'art. 11 della legge che approva la presente convenzione".
Testo in vigore dal 30 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
